Breve quadro normativo sulla scelta dell’Insegnamento della Religione Cattolica

La Religione Cattolica è una disciplina che, a pieno titolo, viene inserita nei curriculi scolastici perché dà ragione della cultura, dell’arte, della vita stessa e delle espressioni varie della nostra civiltà che è fondamentalmente cristiana e completa la formazione globale della persona, favorendo l’autonoma maturazione delle scelte e valutazioni personali in campo religioso.

Per l’anno scolastico 2017/18 il Miur ha pubblicato la Circolare Ministeriale n. 10 AOODGOSV/prot.12918 del 15 novembre 2016 nella quale sono contenute tutte le direttive riguardanti le iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado.

Le domande di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia, alle prime classi delle Scuole del primo ciclo di istruzione (primaria e scuola secondaria di primo grado) e alle prime classi del secondo ciclo (secondaria di secondo grado), comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale), potranno essere presentate on line dal 16 gennaio 2017  al 6 febbraio 2017.

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dagli interessati (i genitori o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line e per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale denominato scheda B.

«La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati».

Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell’11/14 gennaio 1991 discende l’obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell’insegnamento della religione dalle opportunità per i non avvalentesi.

Nella Scuola dell’Infanzia la scelta va proposta anno per anno, mentre nella Scuola Primaria, Secondaria di primo grado e di secondo grado solo il primo anno.

La scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

L’eventuale scelta di non avvalersi comporterà che all’interno di ciascuna scuola sarà presentato la Scheda C (vedi link in calce), che prevede le diverse opzioni alternative all’insegnamento della religione:

  • attività didattiche e formative;
  • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
  • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

«La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico» e deve essere operata da parte degli interessati all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.

Anche nell’Intesa per l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole Pubbliche del 28/6/2012, all’art.2.1 vengono descritte le modalità di organizzazione dell’insegnamento della Religione Cattolica:

  1. il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
  2. la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
  3. è assicurata, ai fini dell’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla disciplina dell’insegnamento della religione cattolica;
  4. l’insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica…

Normativa essenziale

Vale la pena quindi di richiamare la normativa essenziale: per la Scuola dell’Infanzia la scelta di avvalersi dell’IRC va fatta ogni anno scolastico.

Per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado: il T.U. (D. L. n. 297 del 16/04/1994) ha disposto che la scelta dell’IRC da parte dei genitori degli alunni della scuola primaria della scuola media inferiore avvenga “all’atto dell’iscrizione non d’ufficio”, cioè solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo – Occorre quindi firmare e consegnare il modulo per la scelta dell’IRC solo per la iscrizione alla prima elementare e alla prima media, per le altre classi vale già la scelta effettuata.

Per la Scuola Secondaria di secondo grado: «in relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22/12/1994 che prevede l’iscrizione d’ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all’art. 310 – comma 4 – del D.L. 16/04/1994, n. 297 permane salvo diversa espressa volontà come previsto dal punto 2. 1 b) dell’Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e Ministero delta Pubblica Istruzione», questo significa che anche per gli alunni della scuola secondaria superiore la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC effettuata dall’avente diritto all’atto dell’iscrizione, si considera confermata d’ufficio per gli anni successivi.

Contenuti dell’attività alternativa

Non esistono programmi precisi per l’attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del Collegio dei Docenti se trattasi di Scuola secondaria di primo e secondo grado, o dei Consigli di interclasse se trattasi di Scuole primarie.

  • Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti Circolari:
  • Circolare ministeriale numero 128 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola materna;
  • Circolare ministeriale numero 129 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola Elementare;
  • Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola media;
  • Circolare ministeriale numero 131 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola superiore.

Programmazione delle attività alternative

Le attività didattiche e formative all’IRC vengono programmate dal Collegio dei Docenti per la Scuola secondaria di primo e secondo grado, e dai Consigli di interclasse per la Scuola Primaria e questo impegno non può essere rifiutato.

Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10,1986 così recita: “Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall’articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei Collegi dei docenti medesimi.

L’individuazione delle attività alternative all’IRC dovrà essere oggetto di delibera del Collegio docenti, annualmente, nel periodo dal primo settembre all’inizio delle lezioni.

I contenuti della attività alternative però non devono risultare discriminanti e non devono appartenere a programmi curriculari, così come afferma la Circolare Ministeriale numero 368 del 20.12.1985. che indirizza verso contenuti a carattere formativo.

La scelta dell’ora di religione NON può essere modificata durante l’anno scolastico.

La lettera b) del punto 2.1 del DPR numero 751 del 16 dicembre 1985 recita così:

«la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica».

E tutte le Circolari ministeriali successive hanno sempre tenuto presente tale norma.

Questo significa che la scelta fatta al momento dell’iscrizione non può essere modificata per nessun motivo durante l’anno.

L’attività alternativa sarà parallela all’IRC, cioè mentre la classe svolgerà l’ora di religione, l’alunno che ha chiesto l’attività alternativa, la svolgerà contemporaneamente mentre nella sua classe si svolge religione.

La sentenza numero 292/1992 della Corte Costituzionale ha chiarito in modo inequivocabile che collocare l’IRC solo alla prima e/o solo all’ultima non è costituzionale.

(tratto da: S. Cicatelli, Prontuario giuridico IRC, Queriniana, Brescia 2012; N. Incampo , Vademecum dell’IdRC, La Scuola, Brescia 2011)